Le funzioni dell’Osservatorio sono elencate nel dettato dell’art. 2 del DM 29 settembre 2017.
L’Osservatorio nel rispetto degli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale definiti dal Ministero della Salute, svolge le seguenti funzioni:
a) acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’art. 2 della legge n. 24 del 2017, i dati regionali relativi ai rischi, agli eventi avversi ed eventi sentinella, nonché agli eventi senza danno;
b) acquisisce dai richiamati Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi alle tipologie dei sinistri, alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso;
c) analizza i dati acquisiti ai sensi delle lettere a) e b) ;
d) fornisce indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario ai fini della sicurezza del paziente;
e) individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo;
f) effettua, sulla base dei dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure a livello nazionale;
g) trasmette al Ministro della salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta
l'Osservatorio per espletare i compiti di cui al comma 1 si potrà avvalere anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes).
Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 lettera f), l’Osservatorio si avvale delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge n.24 del 2017, nonché di rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate.